Dispositivo
Il Tribunale di Torino, sezione quarta civile, con sentenza n. 2446/2022, pubblicata il 6 giugno 2022, nel giudizio promosso dai siggri Elena Manzoni, Giuseppe Manzoni, Rosalia Antonietta Valeria Maria Pasqualino di Marineo, Fondazione Archivio Opera Piero Manzoni contro l’avv. Lionel Ceresi, ha così pronunciato:
(…)
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda,
1) accerta e dichiara, nei termini di cui in motivazione, la natura diffamatoria della pubblicazione degli articoli a firma Lionel Ceresi dal titolo “Ma per l’avvocato Ceresi <<I collezionisti non possono dormire sonni tranquilli>>” e “L’Avv. Ceresi: 11 repliche punto per punto” pubblicati, rispettivamente, sui numeri 383 del febbraio 2018 e 384 del marzo 2018 de “Il Giornale dell’Arte”;
2) per l’effetto, dichiara tenuto e condanna l’Avv. Lionel Ceresi all’immediato pagamento in favore di ciascuno degli attori (Manzoni Elena, Manzoni Giuseppe, Rosalia Antonietta Valeria Maria Pasqualino di Marineo e Fondazione Archivio Opera Piero Manzoni): 2a. della somma di € 12.000,00 (e così complessivamente di € 48.000,00), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; 2b. della somma di € 7.200,00 (e così complessivamente € 28.800,00), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo, a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48;
3) visto l’art. 120 c.p.c., ordina al convenuto Avv. Lionel Ceresi la pubblicazione, a sua cura e spese, del dispositivo della presente sentenza, a caratteri doppi del normale, sui periodici “Il Giornale dell’Arte” e “The Art Newspaper”, sia nell’edizione cartacea che in quella telematica;
4) dichiara tenuto e condanna l’Avv. Lionel Ceresi, all’immediato pagamento in favore degli attori della somma di € 31.045,00, oltre rimborso spese generali 15% nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali;
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.